Il rinnovo del contratto è consentito soltanto se disposto prima della scadenza del contratto originario. Pertanto, Il rinnovo del contratto già scaduto è equiparato ad un illegittimo affidamento senza gara.
La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione e che l’utilizzo della proroga deve essere limitato al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l’individuazione di un nuovo contraente.
A dirlo è l’ANAC con la delibera n. 164 del 2 aprile 2025.
