La scelta della stazione appaltante di procedere all’aggiudicazione in difetto dell’acquisizione di un documento per la comprova di un requisito di gara (nel caso di specie il DURF) non integra una violazione dell’art. 17 co. 5 del codice degli appalti ed è legittima secondo la logica del principio di risultato previsto dall’art. 1 del codice; è bene, però, che l’amministrazione si cauteli con l’inserimento nel contratto di una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, per l’ipotesi in cui, successivamente alla sua sottoscrizione, fossero rilasciati dalle Autorità competenti i certificati richiesti con contenuto ostativo alla prosecuzione del rapporto contrattuale (TAR Campania, Sez. I, 18 novembre 2024, n. 6332).