Secondo il TRGA di Bolzano (sent. 4 novembre 2024, n. 257) la certificazione di parità di genere attiene ad una condizione soggettiva dell’azienda e quindi non può costituire oggetto di un contratto di avvalimento, perché non assimilabile ad una risorsa da mettere a disposizioni di terzi.
Tuttavia, il TAR Marche (Sez. I, 7 novembre 2024, n. 862) assimila la certificazione di parità di genere alla certificazione di qualità, attenendo all’organizzazione aziendale, ammettendo quindi la possibilità dell’avvalimento.