Non opera il meccanismo di sostituzione dell’impresa ausiliaria se il concorrente, pur essendo a conoscenza della mancanza del requisito in capo all’ausiliaria, ne dichiari il possesso. Il meccanismo sostitutivo è ammesso solo se la perdita del requisito non è imputabile o conoscibile dal concorrente secondo un criterio di diligenza professionale. Così il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 1277 del 18 febbraio 2026.
