Con un’interessante pronuncia che spiega i propri riflessi nella fase della verifica dell’anomalia dell’offerta, il TAR Lazio ha precisato che “l’allocazione di una porzione dei costi della manodopera all’interno della voce di costo relativa alle “Spese generali” non costituisce un’operazione sempre di per sé legittima, essendo per converso necessario verificare in concreto che nella stessa vi sia capienza sufficiente per garantire la copertura anche di tali specifici costi”
(Sez. III, 15 gennaio 2025, n. 666).
