La quota di esecuzione dei lavori da parte dell’impresa associata in RTI può essere liberamente stabilita, ma nei limiti del possesso dei corrispondenti requisiti di qualificazione, e ciò significa che la partecipazione alla gara da parte dell’impresa associata può avvenire solo a condizione del possesso di requisiti di qualificazione corrispondenti alla quota di esecuzione per essa prevista.
Le norme che prevedono il principio di corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di esecuzione dei soggetti raggruppati non violano il principio di parità di trattamento. Così il TAR Lombardia, Sez. IV, 12 dicembre 2024, n. 3625.
