Alla regola generale dell’esclusione per omessa indicazione degli oneri della sicurezza (art. 108 co. 9 d.lgs. 36/2023) fa eccezione la presenza di clausole e di modelli che non consentano ai concorrenti di indicare espressamente tali costi nell’ambito della propria offerta economica
(TAR Sardegna, Sez. I, 15 gennaio 2026, n. 13).
