La decisione di non invitare a presentare l’offerta uno degli operatori economici che aveva proposto la manifestazione di interesse ai fini di un affidamento diretto richiede una motivazione rafforzata da parte della stazione appaltante, costituendo una deroga ai principi di imparzialità e dell’accesso al mercato.
Cosi il TAR Calabria, Sez. II, 16 gennaio 2026, n. 74.
