In caso di appalti di servizi di natura intellettuale, l’indicazione degli oneri di sicurezza pari a zero non comporta automaticamente l’esclusione del concorrente, dovendo la stazione appaltante valutare in concreto, in sede verifica di anomalia dell’offerta, se tale dichiarazione sia insostenibile o incongrua (Tar Milano, Sez. IV 23 agosto 2017, n. 1759).
