In mancanza di una dichiarazione sostitutiva, la stazione appaltante non può escludere dalla gara un concorrente, ma deve mettere il concorrente stesso in condizione di rendere la dichiarazione carente, potendo disporre l’esclusione soltanto nel caso emergano in concreto condanne ostative alla partecipazione agli appalti (Consiglio di Stato, Sez. V 21 agosto 2017, n. 4048).
