Sul delicato tema del giudizio di equivalenza delle tutele e dei relativi poteri spettanti agli enti, il TAR Piemonte, richiamando la Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 28/7/2020 n. 2, ha precisato che residua in capo alla stazione appaltante il potere tecnico-discrezionale di valutare in concreto gli scostamenti rilevati e di concludere se il livello di tutela garantito dai due CCNL sia nel suo complesso equivalente (Sez. I, 30 gennaio 2026, n. 170).
