SEGRETAZIONE TOTALE OFFERTA, ILLEGITTIMA

Per il Consiglio di Stato, il massiccio oscuramento dell’offerta tecnica non appare giustificato alla stregua della giurisprudenza in materia di accesso agli atti di gara, laddove il punto di equilibrio fra tutela del know how e degli interessi commerciali dell’aggiudicataria ed esigenze di trasparenza viene individuato nella limitazione delle restrizioni all’accesso alle sole informazioni specificatamente individuate, suscettibili di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore 

(Sez. III, 21 gennaio 2026, n. 508).

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