L’aver reso una dichiarazione mendace in una gara d’appalto non comporta l’automatica esclusione dell’operatore economico perché spetta solamente all’amministrazione – con valutazione connotata da discrezionalità tecnica – stabilire se l’informazione sia effettivamente falsa o fuorviante e se la stessa aveva sviato le proprie valutazioni (Consiglio di Stato, Sez. V, 12.8.2024, n. 7096).
