In un caso di acquisto di farmaci infungibili, secondo il TAR Abruzzo “L’omessa indicazione [nella lex specialis] dei quantitativi massimi presunti per l’acquisto di ciascun farmaco esclusivo, oltre a non essere richiesta dall’articolo 59, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, è stata, dunque, determinata dall’oggettiva impossibilità di prevedere le concrete scelte prescrittive, rimesse alla discrezionalità dei medici ed effettuate, secondo scienza e coscienza, con riferimento al quadro clinico di ciascun paziente.”, bastando la quantificazione del massimale di spesa per l’intera durata dell’accordo quadro
(Sez. I, 11 giugno 2026, n. 418).
