Le soluzioni meramente organizzative adottate da parte di un’impresa non costituiscono segreto tecnico, salvo che non ne venga perlomeno apprezzata la particolare originalità, legata a soluzioni così innovative, anche dal punto di vista del supporto tecnologico, da costituire un oggettivo progresso dello stato dell’arte, tale da assicurare un vantaggio concorrenziale in una pluralità indeterminata di gare.
Così il TAR Lazio (II-ter) con la sentenza del 10 giugno 2026, n. 10664.
