Nelle procedure di affidamento del servizio di trattamento dei rifiuti, non contrasta con il principio di ragionevolezza l’attribuzione di un peso preponderante assegnato al criterio di prossimità perché è volto a soddisfare l’interesse pubblico di ridurre al minimo gli ineliminabili rischi di carattere ambientale e sanitario derivanti dalla movimentazione dei rifiuti
(TAR Veneto, Sez. I, 10 settembre 2025, n. 1541).
