SERVIZI INTELLETTUALI, NOZIONE ED EFFETTI

Riprendendo una recente giurisprudenza, il TAR Lazio ha evidenziato che “Per servizi di natura intellettuale si devono intendere quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse; al contrario va esclusa la natura intellettuale del servizio avente ad oggetto l’esecuzione di attività ripetitive che non richiedono l’elaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, ma l’esecuzione di meri compiti standardizzati.”

 (Sez. V, 10 settembre 2025, n. 16146).

Negli appalti di servizi intellettuali non sussiste l’obbligo per la stazione appaltante di indicare negli atti di gara i costi della manodopera. Più in generale, l’omessa indicazione dei costi della manodopera nella lex specialis costituisce una clausola immediatamente lesiva che deve essere impugnata nel termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione del bando, pena l’irricevibilità del motivo di ricorso.

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