Negli appalti pubblici non trovano applicazione i concetti di “falso innocuo” o “falso inutile” in quanto la completezza delle dichiarazioni di per sé un valore da perseguire poiché consente, anche in ossequio al principio di buon andamento dell’amministrazione e di proporzionalità, la celere decisione in ordine all’ammissione dell’operatore economico alla selezione.
Una dichiarazione che è inaffidabile perché, al di là dell’elemento soggettivo sottostante, è falsa o incompleta, deve ritenersi di per sé stessa lesiva degli interessi considerati dalla norma, a prescindere dal fatto che l’impresa meriti sostanzialmente di partecipare (TAR Campania, Sez. II, 3 novembre 2025, n. 7095).
