Nelle concessioni pubbliche l’equilibrio economico-finanziario deve risultare dal PEF e non può essere sostituito da giustificazioni tipiche della verifica di anomalia di cui all’art. 110 del d.lgs. 36/2023, avendo le due verifiche carattere autonomo e non sovrapponibile.
Nell’art. 185 co. 5 del codice degli appalti viene declinata una verifica ex ante concernente l’equilibrio e il rischio operativo dell’operazione economica, mentre l’art. 110 delinea l’eventuale successiva fase di verifica in gara della congruità economica dell’offerta (nel caso in cui emergano indizi di anomalia nei singoli elementi dell’offerta). In tal senso il TAR Cagliari, Sez. I, 4 novembre 2025, n. 972.
