L’accesso agli atti non può essere impedito adducendo l’esistenza di accordi di riservatezza con i produttori perché tali accordi possono valere esclusivamente inter partes, ma non sono opponibili a soggetti terzi (TAR Calabria, sentenza 16 giugno 2026, n. 464).
In molti settori merceologici – dispositivi medici e informatica, in primis – gli accordi di non divulgazione (N.D.A. Non Disclosure Agreement) devono, quindi, essere rimeditati alla luce della necessità di preservare, motivatamente, i segreti secondo le previsioni dell’art. 98 del d.lgs. 30/2005 (Codice della proprietà industriale)
Gli esperti di Appalti Plus sono a disposizione per ogni chiarimento.
