PARTECIPAZIONE APPALTI IMPRESE CINESI, AMMESSA

In un caso di partecipazione all’appalto di un operatore economico italiano mediante avvalimento di un’impresa ausiliaria con sede nella Repubblica Popolare Cinese, il Consiglio di Stato, riformando la sentenza di prime cure, ha stabilito che, alla luce dell’art. 69 del d.lgs. n. 36/2023, l’accesso delle imprese cinesi nel mercato europeo degli appalti pubblici è ammesso, ma non è garantito, cosicché solo la stazione appaltante può escludere tali imprese dalla gara, previa motivazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 2 maggio 2025, n. 3721).

Il Collegio ha motivato la decisione riprendendo i princìpi della sentenza C- 266/22 del 13 marzo 2025, con la quale la Corte di Giustizia ha affermato che:

“- solo l’Unione è competente ad adottare un atto di portata generale riguardante l’accesso, al suo interno, alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici degli operatori economici di un paese terzo che non abbia concluso con l’Unione un accordo internazionale che garantisca l’accesso paritario e reciproco agli appalti pubblici, istituendo o un regime di accesso garantito a tali procedure in favore di detti operatori economici, o un regime che li escluda o che preveda un adeguamento del punteggio risultante dal confronto delle loro offerte con quelle presentate da altri operatori economici (sentenza del 22 ottobre 2024, Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret, C‑652/22, EU:C:2024:910, punto 61)”;

– “in assenza di atti adottati dall’Unione, spetta all’ente aggiudicatore valutare se debbano essere ammessi a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico gli operatori economici di un paese terzo che non abbia concluso con l’Unione un accordo internazionale tale da garantire l’accesso paritario e reciproco agli appalti pubblici e, qualora ne decida l’ammissione, se si debba prevedere un adeguamento del punteggio risultante dal confronto tra le offerte presentate dagli operatori in parola e quelle presentate da altri operatori (sentenza del 22 ottobre 2024, Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret, C‑652/22, EU:C:2024:910, punto 63)”.

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