CORRISPONDENZA QUOTE PARTECIPAZIONE/DI ESECUZIONE/REQUSITI DI PARTECIPAZIONE, NECESSARIA

Il TAR Bologna (Sez. I, 22 aprile 2025, n. 412) chiarisce il tema della corrispondenza tra le quote di partecipazione alla gara e di esecuzione del contratto, stabilendo che “L’art. 30, comma 2, dell’allegato II.12, d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, in tal senso, confermando, da un lato, la piena libertà per le imprese aggregate in R.T.I. di stabilire la quota di partecipazione al raggruppamento, mantiene fermo il limite della conciliabilità della quota di partecipazione con i requisiti di qualificazione posseduti dal singolo operatore economico”.

In particolare, secondo il Collegio “la facoltà di individuare liberamente la quota di partecipazione al raggruppamento e quella di disporre la modifica interna della quota di esecuzione dei lavori trovano, quale limite invalicabile, la necessaria concordia tra le quote di partecipazione e di esecuzione e i requisiti di qualificazione posseduti dal singolo operatore, non potendo il singolo consorziato assumere una quota di esecuzione dei lavori in misura superiore alla qualificazione posseduta”.

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