E’ illegittima la clausola del disciplinare di gara nella parte in cui – in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10 del d.lgs. 36/2023 – la stazione appaltante preclude espressamente la partecipazione alla procedura ai soggetti che hanno un contenzioso giudiziario pendente nei confronti della stessa (TAR Lecce, Sez. II, 24 luglio 2025, n. 1256).
