PRINCIPIO DI EQUIVALENZA, RAGIONEVOLEZZA E NON CACCIA ALL’ERRORE

Secondo pacifica giurisprudenza “Il principio di equivalenza permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica, in quanto la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà d’iniziativa economica e, dall’altro, al principio euro-unitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità; il principio di equivalenza è, dunque, finalizzato ad evitare una irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo l’ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta” (Cons. Stato, III, 30 agosto 2022 n. 7558).

Pertanto l’applicazione di tale principio deve portare la stazione appaltante a soluzioni ragionevoli, non a procedere ad un “caccia all’errore” nell’offerta del concorrente che se ne avvale. Così il TAR Piemonte, Sez. I, 6 maggio 2025, n. 741.

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