In un caso in cui il concorrente ha proposto di installare tubature in PVC–A, invece di quelle in polietilene richieste dalla stazione appaltante, il Consiglio di Stato ha evidenziato che il principio di equivalenza non è invocabile ogniqualvolta l’offerta abbia a oggetto un bene che non rispetta, come nella specie, le caratteristiche tecniche obbligatorie previste dal bando e, come tale, si risolva in un inammissibile aliud pro alio.
La giurisprudenza ha chiarito che l’indiscriminata ammissione alla gara di offerte non rispondenti alle specifiche produttive, funzionali e prestazionali richieste per la partecipazione, finirebbe per violare la parità di trattamento dei concorrenti, oltre a rendere di fatto indeterminato l’oggetto dell’appalto.
Laddove, pertanto, dal contenuto complessivo della lex specialis si desume l’essenzialità del materiale richiesto dalla stazione appaltante, nei fatti non sarebbe possibile la proposta di soluzioni equivalenti.
