PARTECIPAZIONE DIPENDENTE A CONVEGNO, NO NECESSARIO CIG

Non è necessaria l’acquisizione di un CIG nel caso di partecipazione di un dipendente pubblico a un seminario o a un convegno. Lo ha chiarito l’ANAC con la faq C9 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Con una precisazione che aiuta l’operatività delle p.a., l’Autorità ha precisato che “Ai sensi dell’art. 25, comma 2, lett. a) del d.l. 66/2014 convertito nella legge n. 9/2014, la partecipazione a un convegno o a un seminario da parte di un dipendente di un ente pubblico (acquistato dal singolo ovvero dall’amministrazione di appartenenza) non integra la fattispecie dell’appalto di servizi di formazione e, pertanto, alla specifica ipotesi non si applica la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Diversamente, la frequentazione a un corso, acquistato dall’ente pubblico per la formazione dei propri dipendenti, configura un appalto di servizi di istruzione e formazione (Allegato IX) e, pertanto, comporta l’assolvimento degli obblighi di tracciabilità”.

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