La risoluzione consensuale non dà luogo agli obblighi dichiarativi in materia di pubblici appalti, in considerazione della circostanza che, per il principio di tassatività delle clausole di esclusione, l’art. 98 co. 3 del d.lgs. 36/2023 riconduce l’illecito professionale alla risoluzione per inadempimento (TAR Emilia, Sez. II, 12 dicembre 2024, n. 939).
