La qualifica di segreto tecnico o commerciale deve essere circoscritta ad elaborazioni e studi di carattere specialistico che possono trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti (TAR Liguria, Sez. I, 11 agosto 2026, n. 1025). Per il Collegio, infatti, non può ricadere nel segreto qualsiasi elemento di originalità dell’offerta perché è fisiologico che ogni operatore possieda una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti per soddisfare le esigenze dei committenti.
Gli esperti di Appalti Plus sono a disposizione per ogni chiarimento.
