SOCCORSO ISTRUTTORIO E SANZIONE PECUNIARIA

Circa l’applicabilità della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, comma 2-bis, del D.lgs 163/2006 –  cioè se essa debba essere elevata anche nel caso in cui il concorrente decida di non avvalersi del soccorso istruttorio –  una recente sentenza del Consiglio di Stato ha stabilito che la sanzione sia dovuta indipendentemente dall’integrazione o dalla regolarizzazione delle dichiarazioni da parte del concorrente che ha commesso l’errore (Sez. V, 22 agosto 2016, n. 3667).

Per i Giudici la sanzione “colpisce dunque il semplice fatto dell’aver presentato una dichiarazione difettosa: resta irrilevante il fatto che l’omissione venga poi sanata dall’impresa interessata o che questa, benché richiestane, rinunzi a regolarizzarla”, di fatto ritirandosi volontariamente dalla gara. 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *