MODIFICA RIDUTTIVA COMPOSIZIONE RTI

Secondo il TAR Piemonte la modifica soggettiva in senso riduttivo del RTI è possibile solamente per la perdita sopravvenuta dei requisiti, non anche per la mancanza originaria degli stessi. Pertanto il recesso da un RTI nel corso della procedura di gara non può valere a sanare ex post cause di esclusione riguardanti il soggetto recedente, pena la violazione del principio della continuità dei requisiti di partecipazione e, di riflesso, della par condicio tra i concorrenti (Sez. II, 15.12.2022, n. 1109).

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