BREVETTO INDUSTRIALE, NON COSTITUISCE SEGRETO

L’esistenza di un brevetto d’invenzione industriale esclude la configurabilità del segreto. Secondo il Consiglio di Stato “Infatti, ai fini della domanda di concessione del brevetto, l’invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla (art. 51, comma 2, d.lgs. n. 30 del 2005) e i fascicoli dei brevetti normalmente sono liberamente consultabili (art. 186, d.lgs. n. 30 del 2005)”

(Sez. III, 3 giugno 2026, n. 4428).

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