Per il TAR Toscana “la programmazione è certamente qualificata come fase obbligatoria/funzionale (o comunque “virtuosa” e doverosa sul piano dell’organizzazione e dell’impiego razionale delle risorse), ma non viene elevata a causa autonoma e automatica di invalidità delle procedure successive.”
(Sez. II, 16 giugno 2026, n. 1231).
