Secondo il TAR Campania (Salerno, Sez. II, 28 aprile 2025, n. 793) l’art. 108 del d.lgs. 36/2023, a differenza dell’art. 95 del codice precedente, non reca più la necessità generalizzata di procedere alla verifica d’ufficio dei costi della manodopera. In particolare, il Collegio ha rilevato che “nessun onere di esplicita o formale valutazione della congruità dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza può essere imputato alla stazione appaltante, laddove il concorrente abbia formulato una offerta nel pieno rispetto dei valori indicati nel disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n. 36/2023 e non emergano elementi che possano mettere in dubbio la congruità dei valori offerti.”.
