Il TAR Piemonte, nell’evidenziare la libertà imprenditoriale di scelta del rapporto di lavoro più confacente alle prestazioni da eseguirsi, ha precisato che tale facoltà non significa che il corrispettivo per il personale non dipendente sia rimesso alla libera contrattazione tra le parti; se così fosse, qualsiasi costo indicato nell’offerta economica dovrebbe essere ritenuto di per sé congruo, circostanza che implicherebbe l’impossibilità per la stazione appaltante di effettuare un controllo sulla congruità dell’offerta (Sez. II, 25 giugno 2026, n. 1456).
Il tema è, quindi, rilevante laddove nell’esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto o concessione sia coinvolto personale c.d. “a partita iva” (spesso accade nella composizione dei gruppi di lavori): ne derivano cautele da osservare da parte dei concorrenti e corrispondenti oneri di verifica a carico delle stazioni appaltanti.
Gli esperti di Appalti Plus sono a disposizione per ogni chiarimento.
